ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione erogata dall’INPS a favore di tutti quei lavoratori le cui capacità lavorative sono ridotte in modo permanente a meno di un terzo.
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CHI PUO’ RICHIEDERLO?
- I lavoratori dipendenti iscritti ad una delle gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria;
- I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti etc);
- I lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria;
- Gli iscritti alla gestione separata.
REQUISITI
Per richiedere l’assegno ordinario di invalidità il lavoratore dovrà possedere i seguenti requisiti:
- Requisito sanitario;
- Requisito amministrativo.
Per quanto riguarda il requisito sanitario questo verrà esaminato da una commissione medica incaricata dall’INPS che dovrà stabilire se il richiedente è in possesso di una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo.
Per quanto riguarda il requisito amministrativo, il soggetto richiedente, al momento della domanda deve essere in possesso di: - 5 anni di contribuzione (pari a 260 contributi settimanali) di cui almeno 3 nel quinquennio precedente l’inoltro della domanda
COMPATIBILITA’ CON ATTIVITA’ LAVORATIVA E CUMULABILITA’
L’assegno ordinario è cumulabile con altri redditi, tra cui quelli da lavoro dipendente o autonomo. In tale ipotesi, l’assegno, subirà le seguenti decurtazioni:
- 25% se il reddito lordo supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo;
- 50% se il reddito lordo supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo.
CHE COSA E’ IL CERTIFICATO MEDICO SS3
Il certificato medico SS3 è indispensabile per la richiesta dell’assegno ordinario di invalidità. Tale certificazione viene rilasciata dal medico curante, o da un medico certificatore, su richiesta dell’interessato e riporta al suo interno tutte le patologie invalidanti per le quali si richiede il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità. I soggetti che vogliono fare richiesta di assegno devono prima ottenere il certificato medico SS3 che verrà inoltrato online dal medico incaricato.
IMPORTO E DURATA
L’importo dell’assegno ordinario di invalidità varia a seconda delle seguenti variabili:
- il reddito percepito dal richiedente;
- il sistema di calcolo all’interno del quale ricade il lavoratore.
Per quanto riguarda il reddito, come precedentemente accennato, l’assegno subirà le seguenti decurtazioni:
- 25% se il reddito lordo supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo;
- 50% se il reddito lordo supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo.
Per quanto riguarda il calcolo dell’assegno, il suo importo, dipende molto dai sistemi di calcolo nei quali rientra l’anzianità contributiva del richiedente:
- Calcolo retributivo: almeno 18 anni di contribuzione al 01/01/1995;
- Calcolo contributivo: posizioni assicurative con primo contributo dal 01/01/1996;
- Calcolo misto: posizioni assicurative con contributi collocati temporalmente prima e dopo del 01/01/1996.
ASSEGNO ORDINARIO RICORSO
Può accadere che il richiedente l’assegno ordinario di invalidità non si veda riconosciuto in prima istanza il diritto a percepire la prestazione. In tal caso, il richiedente, ha diritto ad inoltrare ricorso presso il comitato provinciale INPS entro 90 giorni dalla ricezione della respinta. Nel caso in cui anche l’esito del ricorso risultasse negativo, l’interessato, può procedere in sede giudiziaria.
DOCUMENTI NECESSARI
Documenti di riconoscimento del richiedente
- Eventuali documenti di riconoscimento del coniuge
- Dichiarazione dei redditi
- Eventuale ECOCERT per accertare i periodi contributivi
- Certificato medio SS3 redatto da un medico certificatore
- Stato civile
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