
Le prestazioni assistenziali dell’INPS, erogate indipendentemente dai contributi versati, si basano su criteri come il reddito, le condizioni psico-fisiche e l’età del richiedente. In questo approfondimento proponiamo un aggiornamento completo degli importi e dei limiti di reddito, alla luce dei nuovi indici di rivalutazione, per capire come cambiano le condizioni di accesso ai benefici.
Con la circolare INPS n. 23 del 28 gennaio 2025, l’Istituto ha provveduto all’adeguamento provvisorio dei trattamenti pensionistici e assistenziali, in attesa della perequazione definitiva. Le percentuali applicate sono:
- Indennità di invalidità civile: +4,49%
- Pensioni e limiti di reddito: +0,80%
- Limiti di reddito per invalidità civile: +1,60%
Dopo aver già trattato gli adeguamenti pensionistici (v. Norme&Tributi Plus Lavoro, 28.01.2025 – articolo di Matteo Prioschi sulla “Pensione quota 103”), ci concentriamo ora sui valori assistenziali aggiornati, compresi alcuni importi previdenziali integrativi.
Valori di riferimento 2025
Prestazione | Importo mensile | Importo annuo | Limite reddito individuale | Limite reddito con coniuge |
---|---|---|---|---|
Pensione sociale | 443,95 € | 5.771,35 € | 5.771,35 € | 14.757,05 € |
Assegno sociale | 538,69 € | 7.002,97 € | 7.002,97 € | 15.182,96 € |
Trattamento minimo | 603,40 € | 7.844,20 € | fino a 15.688,40 € (intero) / fino a 31.376,80 € (parziale) | 23.532,60 € |
Incremento del trattamento minimo
L’incremento introdotto dalla Legge 197/2022 (modificata dalla Legge 207/2024) prevede, per chi percepisce una pensione pari o inferiore al trattamento minimo, un aumento del 2,2%. Pertanto, l’importo massimo per il 2025 raggiunge 616,67 euro al mese.
Importo aggiuntivo (Bonus 154,94 €)
Ai sensi dell’art. 70 della Legge 388/2000, ai pensionati (esclusi i titolari di pensione di invalidità civile) spetta un importo aggiuntivo annuo di 154,94 euro, soggetto a limiti reddituali aggiornati:
Limite reddito individuale | Limite reddito coniugale |
---|---|
11.672,90 € | 23.345,79 € |
La Quattordicesima 2025
La “quattordicesima” è riconosciuta ai pensionati con redditi entro determinati limiti, in misura variabile in base agli anni di contribuzione:
Reddito individuale annuo | Contributi dipendenti | Contributi autonomi | Somma aggiuntiva |
---|---|---|---|
Fino a 11.766,30 € | fino a 15 anni | fino a 18 anni | 437 € |
15-25 anni | 18-28 anni | 546 € | |
oltre 25 anni | oltre 28 anni | 655 € | |
11.766,30 € – 15.688,40 € | fino a 15 anni | fino a 18 anni | 336 € |
15-25 anni | 18-28 anni | 420 € | |
oltre 25 anni | oltre 28 anni | 504 € |
Maggiorazioni sociali
Le maggiorazioni si distinguono tra:
- Maggiorazioni dei trattamenti minimi: incremento mensile di 144,44 € legato all’età e agli anni di contribuzione:
Settimane di contribuzione | Età minima |
---|---|
fino a 129 | 70 anni |
130-389 | 69 anni |
390-649 | 68 anni |
650-909 | 67 anni |
910-1169 | 66 anni |
oltre 1170 | 65 anni |
- Maggiorazione soggetta a limiti reddituali:
Limite personale | Limite coniugale |
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9.721,92 € | 16.724,89 € |
- Maggiorazione pensioni di inabilità: stessi importi e limiti per i titolari della pensione di inabilità Legge 222/1984.
Invalidità civile 2025: nuovi importi
Vediamo ora l’aggiornamento degli importi per gli invalidi civili:
Categoria | Limite reddito annuo | Prestazione mensile |
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Invalidi totali (non ricoverati o solo pensione) | 19.772,50 € | 336 € |
Invalidi parziali (non ricoverati o solo assegno) | 5.771,35 € | 336 € |
Invalidi totali con accompagnamento | senza limite | 542,02 € (indennità) |
Invalidi parziali minori di 18 anni | 5.771,35 € | 336 € |
Affetti da talassemia major/drepanocitosi | senza limite | 603,40 € |
Ciechi assoluti/parziali | 19.772,50 € (pensione) / senza limite (indennità) | 336 € – 363,37 € – 1.022,44 € |
Ipovedenti decimisti | 9.506,10 € | 249,38 € |
Sordomuti | 19.461,19 € (indennità) / 19.772,50 € (pensione) | 267,83 € – 336 € |
Maggiorazioni per invalidi civili
Gli invalidi civili possono beneficiare di ulteriori maggiorazioni se:
- Con reddito personale fino a 7.137,26 € o coniugale fino a 14.981,46 €, spettano 10,33 € mensili;
- Con reddito personale fino a 9.721,92 € o coniugale fino a 16.724,89 €, spetta un’integrazione fino a 747,84 € (sottraendo l’importo della prestazione già percepita).