
Con la Risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in merito alla determinazione dell’anzianità di partecipazione alle forme di previdenza complementare, ai fini della riduzione dell’aliquota IRPEF sulle prestazioni pensionistiche.
Il chiarimento: sommare i periodi di adesione a più fondi è possibile
Il quesito sottoposto all’Agenzia riguardava il caso in cui un contribuente avesse aderito, nel corso del tempo o anche contemporaneamente, a più fondi pensione. Si chiedeva se fosse legittimo sommare le anzianità maturate presso ciascun fondo – anche nel caso in cui non tutte le posizioni fossero state riscattate interamente – per usufruire della riduzione dell’aliquota fiscale sulle prestazioni.
L’Agenzia ha risposto positivamente, stabilendo che è possibile considerare complessivamente tutti i periodi di partecipazione alle diverse forme pensionistiche, a condizione che le posizioni non siano state interamente liquidate e che tale partecipazione sia documentata.
Il quadro normativo di riferimento
Il punto di partenza resta l’articolo 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che regola la fiscalità dei trattamenti erogati dai fondi pensione. La norma prevede una riduzione progressiva dell’aliquota IRPEF, pari al 15%, dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un minimo del 9%.
Tra le prestazioni che possono beneficiare di questa agevolazione rientrano:
- la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA);
- le anticipazioni per spese sanitarie gravi;
- i riscatti dovuti a eventi eccezionali (come invalidità, decesso, disoccupazione);
- le prestazioni in capitale o rendita.
Tuttavia, la legge non entra nel dettaglio su come calcolare l’anzianità in presenza di più adesioni.
Anzianità unica anche con più fondi
L’interpretazione accolta dall’Agenzia consente dunque al contribuente di sommare le anzianità acquisite presso vari fondi pensione, anche se solo uno di essi eroga la prestazione finale. Questo vale a patto che non vi sia stato il riscatto totale delle posizioni precedenti.
La Risoluzione richiama, a sostegno di questa linea interpretativa, anche:
- il comma 9 dell’art. 11 del D.Lgs. 252/2005;
- la Circolare n. 70/E del 2007;
- i contributi della COVIP (deliberazione 2006 e relazione annuale 2012).
Secondo tale orientamento, l’anzianità che rileva ai fini fiscali non si limita al fondo che eroga la prestazione, ma considera l’intero periodo di partecipazione al sistema di previdenza complementare.
Quale documentazione serve
Per applicare la corretta aliquota agevolata, l’aderente deve fornire alla forma pensionistica che eroga la prestazione un’attestazione rilasciata dagli altri fondi in cui è stato iscritto.
Questo documento dovrà riportare:
- la data di adesione al fondo;
- la conferma che la posizione non è stata riscattata integralmente.
Tale attestazione consente al fondo erogante di tenere conto della reale anzianità complessiva e di applicare la tassazione corretta.
Impatti pratici e gestionali
Questo chiarimento ha ricadute importanti per:
- gli aderenti, che possono vedersi riconosciuto un trattamento fiscale più favorevole anche con carriere previdenziali frammentate;
- i fondi pensione, che devono aggiornare le procedure interne per acquisire, valutare e conservare le attestazioni di anzianità provenienti da altri fondi.
L’approccio adottato dall’Agenzia tutela quindi il principio di continuità previdenziale, riconoscendo pienamente il valore del percorso contributivo dell’iscritto, anche se articolato in più strumenti.
Conclusione
La Risoluzione 29/E/2025 fornisce un’interpretazione favorevole al contribuente e coerente con lo spirito incentivante della previdenza complementare. Riconoscere l’intera anzianità maturata, anche in presenza di più adesioni non integralmente riscattate, rappresenta un passo avanti nella semplificazione e nella valorizzazione del risparmio previdenziale di lungo periodo.