ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’Assegno Unico universale è una misura a sostegno del reddito delle famiglie che hanno figli a carico. La prestazione viene erogata a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ciascun figlio fiscalmente a carico. L’importo mensile va da un minimo di 25 euro per famiglie con un valore ISEE superiore a 40 mila euro fino ad un massimo di 175 euro per famiglie con un valore ISEE pari o inferiore a 15 mila euro

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CHI PUO RICHIEDERLO?
L’assegno unico viene erogato, indipendentemente dalla situazione lavorativa, a tutti quei nuclei familiari all’interno dei quali vi sia almeno:

  • Un minore a carico, per i nuovi nati, a partire dal 7° mese di gravidanza;
  • Un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che frequenta un corso di laurea, di formazione scolastica o professionale;
  • Un figlio disabile a carico. In questo caso non sono previsti limiti di età.

COME RICHIEDERLO?
Per richiedere l’assegno unico il nucleo familiare dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza:

  • Di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare di diritto di soggiorno
  • Cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o, infine, titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
    Inoltre:
  • Dimostrare di essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Dimostrare di essere residente e domiciliato in Italia;
  • Sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, non continuativi.

IMPORTO ASSEGNO UNICO FIGLI
L’importo dell’assegno unico è variabile a seconda del valore ISEE e all’età dei figli a carico. Gli importi e le soglie ISEE assegno unico sono cosi determinate:

  • Per ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare: 175 euro se in possesso di un valore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, riducendosi progressivamente per i valori ISEE superiori a tale soglia. In corrispondenza ad un valore ISEE pari o superiore a 40.000 euro l’importo dell’assegno unico sarà di 50 euro;
  • Per ogni figlio maggiorenni fino ai 21 anni di età: 85 euro se in possesso di un valore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, riducendosi progressivamente per i valori ISEE superiori a tale soglia. In corrispondenza ad un valore ISEE pari o superiore a 40.000 euro l’importo dell’assegno unico sarà di 25 euro;

FIGLI MAGGIORENNI
Affinché l’assegno unico possa essere erogato ai nuclei familiari con figli maggiorenni fino al 21esimo anno di età, deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • il figlio maggiorenne, se disoccupato, deve essere registrato presso i servizi per il pubblico impiego;
  • il figlio maggiorenne frequenta un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  • il figlio maggiorenne svolge il servizio civile universale;
  • il figlio maggiorenne svolge un tirocinio oppure un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore agli 8.000 euro.

ASSEGNO UNICO FIGLI DISABILI
In presenza di figli disabili minorenni, l’assegno base viene incrementato di una quota fissa che non dipende più dal modello ISEE. Gli scaglioni sono così determinati:

  • Disabili non autosufficienti: 105 euro;
  • Disabilità grave: 95 euro;
  • Disabilità media: 85 euro.

ASSEGNO UNICO MODELLO ISEE
Il modello ISEE non è un requisito fondamentale per ottenere l’assegno unico ma, come specificato, dal modello ISEE dipende l’importo dell’assegno unico. Se il nucleo familiare effettua richiesta di assegno unico universale senza presentare una DSU si vedrà riconosciuto l’importo minimo, ovvero:

  • 50 euro per nuclei familiari con minori;
  • 25 euro per nuclei familiari con figli maggiorenni fino al 21esimo anno di età.

REDDITO DI CITTADINANZA
L’assegno unico viene erogato anche ai nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza in questo caso, come comunicato dall’INPS con circolare n. 53, non sarà necessario inoltrare alcuna domanda ma sarà l’INPS, d’ufficio, a procedere alla liquidazione degli importi spettanti di diritto.
DOCUMENTI NECESSARI
Documenti di riconoscimento del richiedente
Codice fiscale dell’altro genitore
Codice fiscale dei figli per i quali si richiede la prestazione
Eventuale verbale di invalidità civile (solo nel caso in cui i minori siano stati riconosciuti disabili)
Certificato di frequenza universitaria o istituto professionale (solo nel caso in cui la prestazione viene richiesta per figli di maggiore età)
Modello ISEE in corso di validità
Codice IBAN

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